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D.L. 124/2019: Articolo 26 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento) commentato dal servizio studi della Camera e del Senato

4 Novembre 2019

DOSSIER del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato al D.L. 124/2019 – Disposizioni urgenti in materia fiscale (stralcio)
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
L’articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery.
Gli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti all’applicazione del prelievo erariale unico (PREU) sull’ammontare delle somme giocate.
Le aliquote del PREU sono state oggetto di recenti interventi normativi con i quali sono state incrementate le misure del prelievo (articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018; articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018; articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019).
Prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame, l’aliquota PREU per le AWP era pari al 21,6 per cento della raccolta e quella delle VLT era pari al 7,9 per cento della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (21,68 per cento e 7,93 per cento) e 1°gennaio 2021 (21,75 per cento e 8 per cento).
L’articolo in esame stabilisce, a decorrere dal 10 febbraio 2020 una nuova misura per le due aliquote del PREU, che vengono fissate, rispettivamente, al 23 per cento per gli AWP e al 9 per cento per le VLT.
Le aliquote vigenti, rispettivamente, del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020
A decorrere dal 10 febbraio 2020, pertanto, l’aliquota prevista viene aumentata dell’1,32% per le AWP e dell’1,07% per le VLT.
Con riferimento al 2021, invece, l’aumento è pari all’1,25% per le AWP e all’1% per le VLT.

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