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D.L. 124/2019: Articolo 27 (Registro unico degli operatori del gioco pubblico) commentato dal servizio studi della Camera e del Senato

5 Novembre 2019

DOSSIER del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato al D.L. 124/2019 – Disposizioni urgenti in materia fiscale (stralcio)
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalita’ organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonche’ di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attivita’ in materia di gioco pubblico ed e’ obbligatoria anche per i soggetti gia’ titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi’ proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonche’ i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le societa’ di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente
comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attivita’ funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.
4. L’iscrizione al Registro e’ disposta dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche’ dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
I soggetti che operano in piu’ ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono piu’ ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma piu’ alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 puo’ essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche’ ai tempi e alle modalita’ di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L’esercizio di qualsiasi attivita’ funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l’impossibilita’ di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita’ di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto e’ dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e’ risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e’ abrogato.
L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.
L’articolo 27, comma 1, del decreto legge in esame istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. Il Registro è istituito all’esplicito scopo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico.
L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività legate al gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano tali attività (comma 2).
Il comma 3 specifica le diverse categorie di operatori tenuti all’iscrizione:
– produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco (lettera a) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo;
– concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT (lettera b) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
– produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (lettera c) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo;
– concessionari del gioco del Bingo (lettera d) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
– concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati (lettera e) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;
– titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati (lettera f) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;
– concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera g) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
– titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;
– concessionari del gioco a distanza (lettera i) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
– titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza (lettera l) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;
– produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati (lettera m) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro da parte di tali soggetti;
– società di corse che gestiscono gli ippodromi (lettera n) del comma 3).
Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;
– allibratori (lettera o) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 500 euro da parte di tali soggetti;
– ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli appena citati che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i medesimi, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che fissa anche l’importo della somma da versare ai fini dell’iscrizione (lettera p) del comma 3).
L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 4) e deve essere rinnovata annualmente (comma 5). Ai fini dell’iscrizione, l’Agenzia svolge previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di:
– licenze previste testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio di attività alberghiera e di ristoro verso il pubblico (articolo 86) e per l’esercizio delle scommesse (articolo 88);
– autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore;
– certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente.
L’Agenzia verifica inoltre l’avvenuto versamento della somma annuale che gli operatori, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a corrispondere. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco essendo, ad esempio, concessionari del gioco e, al contempo, titolari di punti di vendita o raccolta, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. Il comma 6 dell’articolo in esame specifica che l’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Il comma 7 delega a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma d’iscrizione.
Il comma 8 stabilisce le sanzioni per l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, disponendo in tale caso l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
Il comma 9 dispone il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell’arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.
Il comma 10, infine, abroga, a decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”).
Tali soggetti (circa 60.000 secondo la relazione tecnica del Governo) sono destinati a confluire, insieme agli altri operatori del gioco pubblico (stimati in 115.000 soggetti complessivi dalla medesima Relazione tecnica), nel Registro unico.

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