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AS.TRO: nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza Covid-19

9 Marzo 2020

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, contenente <<ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, As.Tro comunica quanto segue con riferimento specifico alle disposizioni riguardanti il settore del gioco.

1) In tutto il territorio nazionale, le sale giochi, le sale scommesse e le sale bingo devono rimanere chiuse (da ieri e fino al 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni). E’ prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione.

. Sulla base del tenore letterale della disposizione, si può ritenere che resti consentito il funzionamento delle AWP installate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contingentamento ed utilizzo degli spazi, presso bar, tabacchi, ristoranti, alberghi ecc., purché siano dislocate e/o utilizzate in modo tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Stesso discorso può essere applicato per i corner presenti nelle tabaccherie.

. Maggiori dubbi interpretativi sussistono per quei locali (bar, tabaccherie, ristoranti) in cui sono stati adibiti dei locali separati (pur se accessibili passando per l’entrata principale dell’esercizio), dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco. In tal caso, pur considerando la prevalenza della licenza riguardante l’attività principale (per cui dovrebbe rimanere consentita la permanenza degli apparecchi), si raccomanda prudenza perché un rilevante numero di apparecchi installati in detti locali separati, potrebbe attribuire ad essi natura sostanziale di sala giochi.

. Si ritiene anche che i circoli privati in cui l’attività di gioco sia accessoria rispetto alle attività proprie del circolo possano restare aperti. Anche qui si raccomanda prudenza perché un rilevante numero di apparecchi potrebbe far perdere il carattere di’accessorietà all’attività di gioco. Vale anche per i circoli privati la necessità di adozione di misure idonee ad evitare assembramenti e comunque finalizzate a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro Si precisa che l’attività di gioco presa in considerazione dalle norme in esame non è da intendersi circoscritta ai soli apparecchi con vincita in denaro ma estesa anche a quella svolta mediante gli apparecchi compresi nella tipologia prevista dal comma 7 dell’art. 110 del TULPS.

2) Nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (c.d. Zone Rosse):

. valgono le stesse prescrizioni previste per l’intero territorio nazionale e già esposte al punto 1), fatta eccezione per i circoli privati che devono invece rimanere chiusi.

Bisogna comunque tener conto che nelle “zone rosse” le attività di ristorazione e bar, o altre a dover rispettare, come in tutta Italia, le misure idonee a consentire la distanza interpersonale di un metro, possono rimanere aperte soltanto dalle 06.00 alle 18.00.

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Si rende doveroso precisare che le disposizioni esaminate presentano un carattere di estrema genericità nella formulazione, probabilmente dettata dall’urgenza che ne ha accompagnata l’emanazione.

Si tratta quindi di disposizioni che lasciano ampi spazi interpretativi ai soggetti che saranno tenuti a darne attuazione: Polizia Municipale, forze dell’ordine, magistrati. Si raccomanda pertanto la massima cautela per non incorrere nella sospensione dell’attività.

Sarà, in ogni caso, cura dell’associazione aggiornare i propri iscritti, nel caso emergessero prassi applicative divergenti rispetto all’interpretazione data in questo comunicato o nuovi provvedimenti applicativi.

Tutto lo staff rimane, quindi, a completa disposizione degli associati per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.

As.Tro è vicina ai propri iscritti nel il gravissimo momento che stanno attraversando e si attiverà in tutte le sedi opportune al fine di garantire che le imprese del settore possano beneficiare, al pari delle altre imprese, di tutti i sussidi e le tutele che verranno adottate in sede nazionale e locale per fronteggiare le rilevanti ripercussioni economiche ed occupazionali conseguenti all’attuale emergenza.

Per leggere il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri clicca qui

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