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ADM: NUOVA COMUNICAZIONE SU PROCESSO DI RIDUZIONE

18 Giugno 2018

In relazione alla seconda fase della riduzione disposta dall’art. 6- bis del D.L. n. 50/2017 e dal D.M. 25.07.2017, al fine di dare riscontro alle numerose istanze a vario titolo e contenuto pervenute dagli operatori della filiera del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, si pubblica in allegato l’elenco degli apparecchi i cui nulla osta sono stati interessati dai provvedimenti di revoca da parte dell’Agenzia.
La pubblicazione dell’elenco vale anche come accoglimento delle istanze di accesso presentate da molti proprietari di apparecchi.
Le norme di legge hanno disposto, in misura proporzionale fra i concessionari, la riduzione del numero di nulla osta attivi agli stessi riferibili, prescrivendo che il numero complessivo dei nulla osta di esercizio, alla data del 30 aprile 2018, non  possa essere superiore a 265.000.
La revoca disposta dall’Agenzia consegue alla verifica di un numero di apparecchi attivi, al 30.04.2018, superiore alla cifra massima prevista dalle disposizioni citate.
L’elenco individua i codici identificativi di tutti gli apparecchi oggetto di revoca, senza distinzione tra i concessionari cui gli stessi sono riferibili.
L’uso della funzione “trova” all’interno del file consente l’agevole consultazione dell’elenco.
Gli apparecchi sono stati individuati nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 6-bis, comma 3, del D.L. n. 50/2017 e dall’art. 3, comma 2, del D.M. 25.07.2017, prendendo a riferimento, su base regionale, quelli che hanno registrato la minore raccolta media nell’anno solare a far data dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018. In relazione ai giorni di “mancato funzionamento”, sono state considerate rilevanti le ipotesi di impossibilità di funzionamento dovute a manutenzione straordinaria dell’apparecchio.
L’elenco deve intendersi definitivo, in quanto elaborato a seguito di contraddittorio con i concessionari e, pertanto, non soggetto a modifica ovvero a sostituzione degli apparecchi ivi indicati con altri.
Eventuali variazioni interverranno, se del caso, all’esito del contenzioso pendente innanzi al giudice amministrativo in relazione all’interpretazione delle norme di legge.
Qualora ne ricorressero le condizioni, troverà applicazione la procedura di cui all’art. 2, comma 2, ultimo capoverso del D.M. 25.07.2017.

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