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ADM: PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI E PROROGA EFFICACIA GARANZIE PRESTATE

14 Giugno 2016

Le concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, cosi come i diritti dei titolari di rete
regolarizzati ai sensi dell’art.1, comma 643 della legge n.190/2014, come modificato ai sensi dell’art.1, comma 926 della legge n.208/2015, scadono il 30 giugno 2016.
L’art.1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ha previsto l’attribuzione di nuove concessioni per la raccolta dei giochi pubblici con gara da indire dal 1° maggio 2016. L’art.1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ha stabilito che i concessionari per la raccolta delle scommesse in rete fisica, così come quelli per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguano la loro attività fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle convenzioni aggiudicate ai sensi dei precedenti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.
Al riguardo, si rappresenta che, per cause non dipendenti dall’Agenzia, non è stato ancora pubblicato il bando di gara di cui alla citata legge, con la conseguente impossibilità materiale della presentazione della domanda di partecipazione, condizione legislativamente fissata per la prosecuzione dell’attività.
Ciononostante, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta dei giochi
pubblici in ragione dei superiori interessi di ordine pubblico, erariali e di tutela occupazionale, si ritiene di consentire la prosecuzione dell’attività fino alla pubblicazione del bando di gara a tutti coloro che, entro il 30 giugno 2016, si impegnino formalmente alla partecipazione alla prossima gara. Tale impegno dovrà essere corroborato dalla presentazione di apposita garanzia (o da proroga di quelle attualmente vigenti sino al 30 giugno 2016) per tutte le obbligazioni sorte in costanza di rapporto, ancorché emerse successivamente alla scadenza della concessione, per l’intera durata della
concessione stessa (da intendersi sino al 30 giugno 2017) e per il periodo di gestione obbligatoria, nonché per un ulteriore anno successivo a tale scadenza (cioè 30 giugno 2018). Decorso il termine del 30 giugno 2016 senza che sia pervenuta la dichiarazione di impegno con la relativa garanzia, la concessione si riterrà scaduta e si procederà al distacco del collegamento con il totalizzatore.

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