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AS.TRO: breve scheda di sintesi delle norme contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d Decreto “Cura Italia”)

18 Marzo 2020

La presente scheda si limita, visto il poco tempo trascorso della pubblicazione del decreto, a fornire alle imprese del gioco un’immediata rassegna riassuntiva delle disposizioni che possono riguardarle.

Si consiglia quindi di mettere a disposizione dei propri consulenti (in materia fiscale, finanziaria e del lavoro) il testo dell’intero decreto per avere maggiori ragguagli.

Gli esperti dell’associazione sono comunque già al lavoro per individuare e risolvere eventuali dubbi interpretativi e quanto verrà elaborato all’esito di tali approfondimenti verrà prontamente pubblicato.

Disposizioni direttamente incidenti sulle imprese del gioco

Art 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sono sospesi, a far data dal 2 marzo 2020:

1) I versamenti delle ritenute alla fonte

2) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tale disposizione riguarda i seguenti soggetti:

(…)

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati.*

* (La formulazione letterale di quest’ultima disposizione potrebbe lasciare spazio a diversi dubbi. Una sua interpretazione sistematica, rafforzata anche dalla stessa ratio dell’intero decreto, ci induce a ritenere che anche le imprese di gestione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, possano usufruire dei benefici previsti dall’art. 61. La nostra associazione si impegna fin d’ora ad approfondire meglio la questione e a fornire in tempi brevi i necessari chiarimenti)

(…)

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

– Art. 69 proroga versamenti nel settore dei giochi

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

(La norma in questione ha la funzione di tutelare, nella corrente situazione di emergenza, l’intera filiera del gioco, come già evidenziato nella giornata di ieri. La conferma la dà la relazione di accompagnamento della norma stessa, dove si legge: “La sospensione dei termini di versamento del PREU …e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi evitando importanti ricadute anche sui livelli occupazionali”)

. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160* e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n.157, sono prorogati di 6 mesi **.

* Termine del 31/12/2020 per indizione gara relativa alle nuove concessioni per apparecchi, esercizi e sale.

** Art. 24: proroga gare scommesse e Bingo.

Art. 25: termine per sostituzione AWP

Art. 27: registro operatori del gioco

Norme di portata generale che possono interessare anche le imprese del gioco

Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

– Interessa i datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendo o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 che possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

Art. 22: Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga.

Le Regioni, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le norme sulla cassa integrazione ordinaria, possono riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Art. 49 Fondo di garanzia PMI.

Contiene norme finalizzate a facilitare l’ottenimento di garanzie per i finanziamenti bancari mediante accesso delle imprese al al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/1996.

Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese.

Le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE *, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie con le banche di alcune misure:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, esistenti alla data di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione alle banche deve essere corredata da un’autocertificazione in cui si dichiari di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza dell’epidemia.

* La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Art. 60 Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

– Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

(…)

I versamenti sospesi (…) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 65: credito di imposta per canoni di locazione dei negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta (…) è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

***

Con riguardo alle disposizioni di portata generale in materia di rapporti di lavoro, con le banche e in materia fiscale, si ribadisce la raccomandazione che siano sottoposte alla valutazione dei commercialisti, consulenti del lavoro ed eventuali consulenti finanziari che collaborano con le singole imprese.

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