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Canone Tv: entro il 31 gennaio la comunicazione di assenza di apparecchi televisivi

30 Gennaio 2019

È possibile non pagare il canone Tv qualora si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non possedere un apparecchio che consenta la ricezione di programmi televisivi.
Anche quest’anno, bisogna ricordarsi che, se si vuole evitare di ritrovarsi conteggiato nella bolletta di fornitura dell’energia elettrica l’abbonamento televisivo non dovuto, entro il 31 gennaio occorre inviare all’Agenzia delle entrate l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva.
Con l’invio della dichiarazione si attesta, da parte propria o di altri componenti il nucleo familiare anagrafico, la non detenzione di apparecchi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore s’intende un dispositivo idoneo a operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo.
Computer, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo privo del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare non costituiscono apparecchi televisivi.
Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del canone i detentori di apparecchi radiofonici collocati esclusivamente presso abitazioni private.
Il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, è reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Modelli” per i “Cittadini” dedicata alle “Agevolazioni” per il “Canone TV”.
La dichiarazione sostitutiva, per avere effetto dal 1° gennaio di quest’anno e con validità per l’intero canone di abbonamento 2019, deve essere presentata entro la fine del mese.
L’operazione era possibile già dallo scorso 1° luglio: infatti, il modello trasmesso dall’inizio del secondo semestre dell’anno precedente (e fino al 31 gennaio dell’anno di riferimento) vale per tutto il canone dell’anno seguente.
Invece, l’invio fatto dopo il 31 gennaio ed entro il 30 giugno, ha effetto per l’abbonamento relativo al secondo semestre (luglio-dicembre).
Nel caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchi televisivi.
Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere inviato, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel.
La data di presentazione sarà quella riportata sulla ricevuta che verrà rilasciata, sempre in via telematica, dall’Agenzia stessa.
Nel caso in cui la trasmissione telematica non fosse possibile, la dichiarazione sostitutiva potrà anche essere spedita a mezzo servizio postale, in plico raccomandato, senza busta all’indirizzo:
Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
In questo caso, però, bisogna allegare anche la copia di un valido documento di riconoscimento. Per la data di presentazione, farà fede quella di spedizione risultante dal timbro postale.
Fonte: Fisco Oggi

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