Comunicazione Adm sul rilascio dei nulla osta di distribuzione
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che “a decorrere dal 29 gennaio 2019, non sarà più consentito il rilascio di nulla osta di distribuzione (N.O.D.) per apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del Tulps senza il preventivo pagamento del corrispettivo di 100 euro ad apparecchio” in virtù di quanto disposto dall’articolo 27 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 (Disposizioni in materia di giochi)
“Ferme restando le disposizioni impartite con la circolare n. 1/Giochi/ADI/2008 del 25.02.2008, ciascun produttore/importatore che intenda richiedere il rilascio dei suddetti titoli autorizzatori è tenuto ad effettuare il versamento degli importi previsti dalla norma sopra citata, in funzione del numero di nulla osta di distribuzione richiesti, mediante il modello ‘F24-Accise’ reperibile in formato elettronico sui siti internet www.adm.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it., utilizzando il codice tributo ‘5275’ denominato ‘Versamento una tantum per rilascio/mantenimento nulla osta apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), Tulps”, si legge ancora nella nota di Adm.