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GIOCO ONLINE: INFORMAZIONI SU RENDICONTAZIONI GIUDIZIALI

16 Febbraio 2017

Nelle more della redazione di un nuovo modello di “Conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti” da sottoporre all’esame procedurale di cui all’art. 620 del R.D. 827 del 23 maggio 1924, al fine di consentire alle società titolari di concessione per la raccolta dei giochi a distanza, di adempiere all’obbligo di provvedere alla resa del Conto, ai sensi dell’art. 610 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell’art. 16 del D. Lgs 30 giugno 2011, n. 123, si precisa che nel modello attualmente vigente l’importo dell’imposta dovrà considerarsi modificato secondo quanto stabilito dalla Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità per il 2016): “944. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 945. A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.” Si rammenta l’obbligo di resa dei rendiconti giudiziali entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Per l’esercizio finanziario 2016 la scadenza è dunque fissata al 28 febbraio 2017.

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