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L’ammortamento delle slot: la posizione di AS.TRO

23 Luglio 2019

Una delle principali tematiche affrontante nel convegno tenutosi a Roma lo scorso 10 Aprile 2019, organizzato da As.tro in collaborazione con lo Studio Associato Petrangeli, ha riguardato l’ammortamento degli apparecchi da intrattenimento che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6, lett. a) dell’art. 110 del T.U.L.P.S. (AWP).
Come confermato anche dal Funzionario dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Grandi Contribuenti, Dr. Vincenzo Cipriani, il tema presenta ancora forti criticità ed incertezze, anche a seguito del mai intervenuto aggiornamento della Tabella Ministeriale allegata al Dm 31.12.1988 che non prevede, né poteva prevedere alla data di emissione, il gruppo di attività riferito agli operatori di raccolta di giochi pubblici né la tipologia di bene strumentale riferibile a tali beni.
L’apparecchio da gioco rappresenta, come definito dalla stessa ADM (Decreto Direttoriale del 04.12.2003) un “complesso di componenti destinati al gioco, comprensivo dei dispositivi di inserimento ed erogazione delle monete, dei programmi e della scheda di gioco, della connessione per la comunicazione…”  composto fondamentalmente da due parti principali: il cabinet completo di monitor e periferiche, e la scheda di gioco che consente il funzionamento dell’apparecchio (software).
Da un punto di vista civilistico, sia i principi contabili nazionali (OIC 16) che quelli internazionali (IAS 16), prevedono che se l’immobilizzazione materiale comprende componenti aventi vite utili diverse, l’ammortamento debba essere calcolato separatamente.
E’ pertanto da ritenersi corretto separare la rilevazione contabile quantomeno di cabinet e schede, nell’evidenza che la durata di vita media dei suddetti componenti sia molto diversa; una scheda di gioco (di fatto riconducibile al software che consente il funzionamento del gioco) ha, infatti, una durata media inferiore ai due anni, sia per rapida obsolescenza commerciale sia soprattutto per effetto delle continue modifiche regolamentari che hanno imposto agli operatori, negli anni, il periodico aggiornamento o la sostituzione di tali componenti.
Si ricorda anche che, in previsione futura, il quadro normativo vigente prevede che le AWP, nella loro attuale conformazione, debbano essere definitivamente dismesse.
Dette considerazioni effettuate da un punto di vista civilistico, si riflettono necessariamente sulle rilevazioni fiscali in tema di ammortamenti,
Il comma 2 dell’art. 102 del T.U.I.R. stabilisce che la deduzione fiscale di un bene materiale sia ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (ridotti alla metà per il primo esercizio), sul presupposto che i coefficienti siano stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Ma è ben noto che, per molte categorie di cespiti, le aliquote previste dalla tabella ministeriali (in vigore da più di trent’anni), non sono certamente più in linea o coerenti con la vita media degli stessi e questo deve valere a maggior ragione per il settore di attività della raccolta di giocate mediante apparecchi da intrattenimento che sono stati immessi sul mercato dall’anno 2004.
Tale circostanza è ben nota al legislatore tributario che, fin dal 2008, aveva annunciato l’imminente revisione delle aliquote di ammortamento (ad oggi non ancora formulata).
Pertanto, indipendentemente dal criterio contabile adottato (component approach o bene unitario) risulta particolarmente arduo, se non impossibile, individuare all’interno della tabella ministeriale in vigore il settore di attività e la tipologia di apparecchiature di riferimento.
Ci segnalano diversi associati che sono in corso, da anni, contestazioni da parte degli Uffici Tributari sui criteri di ammortamento fiscale adottati dai gestori; mentre alcune Direzioni si sono dimostrate disponibili ad un confronto al fine di individuare la categoria e la tipologia di cespite più assimilabile agli apparecchi in questione, altre hanno emesso gli avvisi di accertamento ritenendo che, in mancanza di diversi chiarimenti ministeriali, l’aliquota applicabile alle AWP sia pari al 15% come previsto dal gruppo residuale “altre attività” del GRUPPO XXII  riferito ad attrezzature varie.
E dalla lettura degli atti processuali emerge che tale impostazione, a detta degli Uffici accertatori, sia addirittura suffragata da un parere di AS.TRO, evidentemente male interpretando qualche intervento o commento emerso in questi anni nel corso di dibattiti e convegni sul tema.
AS.TRO tiene a precisare in questa sede che la tesi adottata dagli Uffici che hanno emesso i suddetti avvisi di accertamento non sia condivisibile, come confermato anche dalle prime sentenze di Commissione Tributaria Provinciale e Regionale sul tema (a disposizione nella nostra banca dati) nella assoluta evidenza che una slot, anche da un punto di vista fiscale, non possa prevedere una vita media di 7 anni.
Diverse potrebbe essere i gruppi di appartenenza (GRUPPO 19 per BAR ed attività Affini, GRUPPO 20 per servizi ricreativi etc.) e le tipologie di cespiti individuabili nella tabella ministeriale più coerentemente assimilabili agli apparecchi da gioco (quantomeno assimilabili alle macchine elettroniche con aliquota al 20% fino ad estendersi, come detto, ad altre tipologie di apparecchiature ad elevata obsolescenza, con aliquote del 25% e del 30%).
A maggior ragione ove si volesse applicare una unica aliquota per l’intero apparecchio, quale bene materiale, la stessa dovrebbe essere quantomeno non inferiore al 25%, come rilevato, nel corso del Convegno anche dal Dr. Petrangeli.
AS.TRO, al pari di quanto avvenuto nel corso del 2013 in previsione della stesura della Circolare “Sale Giochi e Biliardi” che, ad oggi, rappresenta un importante punto di riferimento per tutti gli operatori di raccolta, intende promuovere a breve un tavolo di confronto con la Direzione Centrale Accertamento per dirimere la controversa questione ed evitare l’insorgere sul territorio, come per il passato, di un ulteriore contenzioso seriale, da ritenersi ingiusto ed ingiustificato, oltre che sostanzialmente neutrale per le entrate erariali in quanto, la pretesa applicazione di aliquote fiscali di ammortamento inferiori a quelle utilizzate dai contribuenti, rappresenterebbe semplicemente un rinvio agli esercizi successivi della deducibilità del costo, salvo l’impatto delle correlate sanzioni che potrebbero ritenersi non dovute, tenuto conto del palese stato di incertezza normativa sul tema.
Il tutto anche in relazione alla oramai imminente fuoriuscita dal mercato delle attuali AWP (prevista, dal quadro normativo vigente, entro il 31.12.2020 con l’avvento delle c.d. nuove AWP da remoto).

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