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Bitcoin e criptovalute: il TAR Lazio si pronuncia sull’imposizione fiscale della moneta elettronica

Così il TAR Lazio, sede di Roma, con la recente sentenza n. 1077/2020 dichiara la legittimità dell’obbligo imposto dall’Agenzia delle Entrate di inserire “” con la conseguente imposizione fiscale delle stesse.

La sentenza desta un certo interesse per la novità della materia trattata. Il ricorso è stato presentato da associazioni per la diffusione della tecnologia “”, direttamente interessate per l’incidenza che una limitazione sul regime delle valute virtuali riflette sull’utilizzo di tale tecnologia.

I giudici amministrativi hanno ammesso la legittimità del monitoraggio dell’utilizzo delle valute virtuali e dei relativi mezzi di pagamento, da cui deriva la necessità e l’obbligo, al monitoraggio stesso finalizzato, di “dichiarare” tali valute nel modello unico ed in particolare nel quadro RW.

Gli stessi giudici, ammesso il “” della produzione giurisprudenziale sul punto, qualificano le “” nei due orientamenti finora proposti, quello che le qualifica “” e quello che le riconduce “”.

In ogni caso, presa la nozione di “valuta virtuale” di cui all’art. 1 comma 2 let. qq d.lgs. 231/2007 la moneta elettronica è qualificabile non solo come mezzo di scambio ma contempla espressamente la possibilità che tramite il suo impiego si compiano operazioni di acquisto beni e servizi oppure finalità di investimento, recependo quella caratteristica duttile delle rappresentazioni digitali di valori sopra richiamata. Da ciò consegue una definizione che i giudici chiamano “” delle stesse “”.

Quanto appena affermato, per i giudici amministrativi era già parte della disciplina generale prima dei provvedimenti impugnati dalle associazioni (quindi meramente ricognitivi ), sicché, le doglianze da queste nel merito addotte potranno essere fatte valere nel singolo rapporto di imposta, ma non in via generale.

Per tutte le ragioni qui brevemente riassunte, come è evidente, il TAR Lazio ha respinto i ricorsi, disponendo altresì una rilevante condanna alle spese.

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