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Spesometro 2014: esonerate le aziende del gioco per le operazioni di raccolta con gli apparecchi comma 6

(A cura di: Dr. Marco Minoccheri, Consulente Fiscale AS.TRO) Come anticipato negli articoli pubblicati sul sito AS.TRO del 30/01/2014 e del 05/02/2014 (vedi anche: http://assoprod/2013/03/entro-il-30-aprile-2013-obbligatorio-invio-dello-spesometro-as-tro-si-attiva-per-chiedere-lesonero-dei-gestori/) l’Agenzia delle Entrate ha accolto in data 31/01/2014 l’istanza di esonero per i concessionari, i gestori e gli esercenti limitatamente alle operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS per i rapporti tra gestore esercente e concessionario presentata da AS.TRO il primo marzo 2013. Pertanto i concessionari, i gestori e gli esercenti risultano esonerati dall’invio degli elenchi clienti fornitori in scadenza il 10 aprile 2014 per le aziende con iva mensile nel 2014 e il 22 aprile 2014 per le aziende con iva trimestrale nel 2014 per le operazioni di raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del TULPS. Tale esonero è stato concesso in relazione al fatto che tali operazioni sono già comunicate all’Anagrafe Tributaria per tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione alla convenzione di concessione stipulata con i concessionari e pertanto tale adempimento risulterebbe altrimenti una duplicazione di un’informazione già in possesso dell’amministrazione finanziaria. Si chiarisce però che l’esonero riguarda unicamente i rapporti economici relativi alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del TULPS e quindi intercorrenti tra concessionari e terzi incaricati alla raccolta (gestori ed esercenti) ma non riguarda gli altri rapporti economici che tali soggetti hanno contratto nel 2013 con altri clienti e fornitori. Pertanto tali soggetti devono comunque inviare lo spesometro per le altre operazioni rilevanti ai fini Iva consistenti nelle: - cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; - cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario non è inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. La copia dell’istanza di esonero dello spesometro di Astro ed in  risposta il documento di esonero dell’Agenzia delle Entrate è scaricabile sui seguenti link:

ESONERO SPESOMETRO - ISTANZA AS.TRO

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ESONERO SPESOMETRO - RISPOSTA AGENZIA ENTRATE

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