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Vademecum As.Tro sulle linee guida Agcom: precisazioni per gli iscritti

15 Maggio 2019

Continuano a pervenire in Associazione, da parte degli associati (e non), richieste di ausilio in merito alle linee guida emanate dall’Agcom sul divieto di pubblicità nel settore del gioco.

As.Tro, tramite gli esperti del suo Centro Studi, ha recentemente redatto un vademecum interpretativo -ad uso interno- che cerca di dare delle risposte ai tanti dubbi sollevati dagli imprenditori del settore, per cercare di supportarli nella complessa interpretazione della normativa.

Dopo aver analizzato approfonditamente le linee guida, è d’obbligo fare una serie di precisazioni per poter comprendere appieno la portata del vademecum As.Tro.

Innanzitutto, il documento è stato redatto sulla base dei quesiti che sono stati sollevati, con più frequenza, dai nostri associati: si specifica, quindi, che il vademecum As.Tro non esaurisce la portata delle casistiche che possono presentarsi agli imprenditori del settore nell’applicazione della normativa.

Il lavoro associativo, inoltre, è stato sviluppato sulla base di un testo (le linee guida della AGCOM) già di per sé interpretativo, come ribadito, nei giorni scorsi, dal Commissario Agcom, Antonio Nicita il quale ha chiarito che “le linee guida non intervengono né potrebbero sulla portata della norma, puntano solo a chiarire come opererà, nel concreto, Agcom nel senso delle circostanze di fatto e di diritto che saranno soggette a verifica”. Dunque, ci troviamo di fronte ad un’operazione che potremmo definire, in senso atecnico, di “interpretazione secondaria”. In quanto tale, l’interpretazione sconta l’esigenza di dover adottare un approccio estremamente pratico, a scapito di divagazioni più propriamente tecnico-giuridiche: da qui deriva anche l’estrema sinteticità delle risposte.

In una fase in cui sono del tutto assenti dei precedenti applicativi e giurisprudenziali si è adottato, volutamente, un approccio ‘ondivago’ (tra rigore e flessibilità) – basato su dei fondamenti logici e di buon senso – che rispecchia l’oscillazione che si crea nell’intersecare la norma primaria -l’ art. 9 D.L. 87/18 – decreto dignità- particolarmente perentoria (al punto che sembra inibire qualsiasi spazio di manovra), con le linee guida dell’Agcom che, invece, lasciano aperti alcuni margini di manovra.

E’ opportuno anche fare una considerazione di ordine generale, con riguardo alle perplessità che possono sorgere in relazione a quelle disposizioni che lasciano margini di discrezionalità rimessi alle valutazioni del soggetto che, di volta in volta, si troverà a doverle interpretare (dall’imprenditore all’agente accertatore, dal giudice all’avvocato). Sul punto, si può tranquillamente affermare che si tratta di una “discrezionalità” fisiologica, comune a qualunque testo normativo che, inevitabilmente, non può contemplare tutte le possibili fattispecie che possono verificarsi nell’ambito della realtà che va a disciplinare.

D’altronde, è la stessa Autorità a specificare che “le singole fattispecie di comunicazione commerciale prese in considerazione dalle linee guida hanno valenza meramente esplicativa e che l’Autorità (che, come detto, è anche il soggetto preposto all’irrogazione delle sanzioni) si riserva di vagliare il contenuto di ogni singola comunicazione al fine di valutarne, in concreto, la valenza commerciale/promozionale o informativa, tenuto conto delle “modalità di confezionamento del messaggio”” (art. 2, comma 5).

Queste precisazioni sono utili per suggerire ai destinatari delle norme (nel nostro caso gli imprenditori del gioco terrestre) di tenere sempre presente, nell’attuazione delle proprie scelte operative, la ratio che ha ispirato l’emanazione della norma contenuta nel c.d. Decreto dignità:

a) il contrasto alla ludopatia, da attuarsi vietando qualsiasi messaggio che possa indurre il giocatore ad incrementare le giocate;

b) la tutela del consumatore, per consentire a quest’ultimo una scelta di gioco consapevole.

Nella consapevolezza che è impossibile considerarsi immuni dalle conseguenze delle inevitabili incognite interpretative, As.Tro resta a completa disposizione degli associati per rispondere a singoli e specifici quesiti, che ciascun interessato iscritto intenda sottoporle sulla normativa relativa al divieto di pubblicità nel settore del gioco.

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